domenica 4 gennaio 2015

Inserimento di un bambino sordo a scuola: l'aula insonorizzata e gli ausilii che aiutano

Inserire un figlio in un nuovo ciclo scolastico è sempre motivo di apprensione, inserire un figlio sordo prevede un lavoro di equipe che inizia un anno prima.

Ora grazie agli open day è possibile farsi una idea delle strutture dei singoli istituti, dell'offerta formativa, avere un'idea sul numero di docenti di ruolo e pianificare un colloquio con i dirigenti scolastici, cercando di essere accompagnati dal servizio di neuropsichiatria che si occupa della riabilitazione.

Di cosa parlare:

  • barriere architettoniche che per un sordo rappresenta l'assenza di insonorizzazione, non solo dell'aula scolastica ma anche di una eventuale mensa nel caso si scelga il tempo pieno. (art. 24 legge 104)
  • la necessità degli ausilii: un buon sistema FM (cliccami), la LIM (lavagna interattiva multimediale), un pc, una connessione ed eventualmente un tablet per supporto immagini. La LIM costituisce quindi l'acquisizione di un metodo di insegnamento che si avvale di tecnologia e strumenti informatici che diventa bagaglio formativo di tutta la classe, casse aggiuntive (art. 25 legge 104). E' necessario che questo venga inserito nella Diagnosi Funzionale prodotto dalla neuropsichiatria, documento che raccoglie la classe di identificazione ICF della disabilità. lo stato di valutazione globale, lo stato medico del bambino con tutte le necessità.
  • Palline da tennis, vedi il corto "Matilde" da posizionare sotto le gambe delle sedie e dei tavoli, sono i migliori "feltrini" isolanti che esistano!!!!
  • Necessità di copertura di sostegno curricolare che abbia avuto esperienze con bambini sordi, richiesta di eventuale educatore, e o assistente alla comunicazione 
  • Presentare il proprio figlio con le necessità reali, senza sconti.
  • Per ragioni di sicurezza, non è possibile attrezzare le aule di tende, ma è possibile applicare ai vetri speciali "pellicole antisolari" acquistabili presso i rivenditori di infissi, che hanno funzione di tendine isolanti e non vanno contro le normative antincendio degli istituti scolastici, a fronte di una buona illuminazione.
TUTTO QUELLO CHE RIUSCIRETE A FARE INSERIRE NELLA DIAGNOSI FUNZIONALE DI VOSTRO FIGLIO, SARA' IL SUO "ZAINO", IL BAGAGLIO CHE SI PORTERA' DIETRO PER TUTTO IL TEMPO IN CUI SARA' IN QUELLA SCUOLA, QUINDI FATE UN OTTIMO COLLOQUIO CON LA NEUROPSICHIATRIA PRIMA DELL'INSERIMENTO SCOLASTICO E DITE CHIARAMENTE CIO' CHE VI SERVE, NON DATE PER SCONTATO CHE LORO LO SAPPIANO.
Se il bimbo fa logopedia, fate indicare la frequenza e la necessità di entrare a scuola in orari diversi.

Ma torniamo alle BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il riferimento normativo sull'abbattimento delle barriere architettoniche è l'articolo 24 della legge 104 che racchiude tutte gli aggiornamenti relativi alle precedenti normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici:

Lo stralcio
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1°
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non
possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali,
come definite dall'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma,
e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai
sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 é
subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di
abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. a tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32,
comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del
progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che dà atto in sede di
approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al
pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità é condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la
sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il comitato per l'edilizia residenziale (cer), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata
legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere
architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la cassa depositi e prestiti
concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota
almeno pari al 2 per cento é destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della
citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. scaduto tale
termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
Aggiornamento: Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha
disposto che " le disposizioni di cui al suddetto comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre
1995 ".
Art. 25.
Accesso alla informazione e alla comunicazione
1. Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire
l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di
decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle
cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di
servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte
di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la
diffusione di decodificatori.

Vi ho messo anche l'art. 25 perchè prevede quanto ho spiegato sopra: che la scuola venga fornita di lim, wifii, e programmi vari, quindi anche INDIRETTAMENTE PROGRAMMI PER LA SOTTOTITOLAZIONE es. DRAGON.

A chi va richiesto?

Va inviata raccomandata di una certificazione allegata alla DIAGNOSI FUNZIONALE che ne risalti la necessità per il corretto inserimento scolastico dell'alunno compilata dalla neuropsichiatra, e scritte due righe di richieste:

Il sottoscritto xxxxxx, nato  e residente......., genitore di xxxxxxx, possessore di certificazione scolastica, prevista dalla legge 104/92 in allegato, come da certificato prodotto dall'UONPIA di xxxxx che allego, iscritto alla classe... dell'IStituto.... chiede insonorizzazione dei locali adibiti ad aula scolastica (e mensa) come previsto dall'articolo 24 della legge 104.

e inviate a:
  • Dirigente scolastico
  • Ufficio Tecnico Comunale
  • Ufficio scolastico territoriale
  • Servizi sociali alla persona del comune della scuola 
  • Dirigente UONPIA del servizio di neuropsichiatria
Da li, se iniziate ora, sappiate che ogni 15 giorni dovrete fare sollecito alla pratica finchè non vi daranno risposta decente. La prima, spesso, è la mancanza di fondi.

Presto racconterò dell'avventura "ore di sostegno", avventura che prevede insonnia, gastrite ecc ecc... giusto per prepararvi...


4 commenti:

  1. Buongiorno la scuola X conto del comune mi chiede com'è meglio insonorizzare la stanza dove posso farli informare?

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    1. Su consiglio di architetti per mia figlia abbiamo usato www.isolmant.it
      I pannelli si chiamano fonoassorbenti, magari può trovare aziende più vicine al luogo dove risiede. I nostri sono modulari. Importante è che la ditta fornitrice esegua misurazioni prima e dopo. Il riverbero ideale per i portatori di impianto e protesi è 0,4, la normativa italiana richiede 0,8. Ci sono aule che superano incredibilmente. Qualora riscontri difficoltà, si faccia fare un allegato alla diagnosi funzionale dalla neuropsichiatria da consegnare al dirigente e all'ufficio tecnico, tenendo presente che l asl è organo superiore alla scuola e al comune. A disposizione per ogni ulteriore informazione.

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  2. avrei bisogno di mettermi in contatto con te..potresti scrivermi? a_antonella@live.it

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