giovedì 12 settembre 2019

Sordità e iscrizioni a scuola: la legge a tutela

L'iscrizione a scuola per ogni ordine e grado va fatta online secondo i tempi previsti per tutti gli studenti e va poi perfezionata dopo aver effettuato la scelta della scuola in segreteria.

La certificazione inerente requisiti e connotazione della legge 104 (legge quadro 104 scaricabile qui) va consegnata sempre in segreteria e non comporta obbligatoriamente la facoltà di avvalersi dell'insegnante di sostegno che fa capo invece alla "Certificazione per l'integrazione scolastica" (all'art. 3 della legge 104), sempre rilasciato dalla commissione. La richiesta di sostegno viene fatta dalla neuropsichiatria di riferimento in occasione dei tavoli provinciali con MIUR.

Nella diagnosi funzionale (in corso di sostituzione dal profilo dinamico funzionale), qualora lo studente necessiti di copertura totale o parziale è possibile anche indicare il numero di cattedre necessarie che può essere anche superiore ad uno, allo stato di fatto però ogni provincia al momento ha le sue regole di presentazione.

In via teorica il possesso della legge 104 senza connotazione di gravità garantisce un rapporto insegnate studente 1:2, la connotazione di gravità 1:1.

Nel caso di rapporto 1:2, quindi studente senza connotazione di gravità non è però sistematica l'assegnazione della metà di ore di sostegno previste per una cattedra completa.

La norma giuridica renderebbe più semplice l'assegnazione delle ore di sostegno se il numero congruo di ore necessarie fosse indicato nella diagnosi funzionale (che sarà sostituito dal profilo dinamico funzionale) ma attualmente purtroppo anche i neuropsichiatri hanno vincoli provinciali.

Al momento l'unico riferimento legislativo che regolamentarizza il numero di ore assegnate per ogni studente con disabilità è la sentenza della Corte Costituzionale 80/2010 scaricabile qui alla quale i TAR regionali fanno riferimento in caso di ricorso. 

I nostri ricorsi sono stati seguiti da avvocati ANIEF, al momento la legislazione scolastica è seguita da pochissimi avvocati in Italia. L'accesso al TAR è però consentito solo in caso di irregolarità amministrativa, in caso contrario si procede per tribunale ordinario. 

I tempi del TAR sono relativamente brevi, sopratutto se la documentazione richiesta è completa e ben giustificata da relazioni specialistiche.

Le barriere architettoniche per le disabilità sensoriali andrebbero identificate con certificazione o allegato alla diagnosi funzionale dalla neuropsichiatria, unico organo superiore per competenze a scuola e comuni. Qui la procedura che abbiamo seguito per l'insonorizzazione. 


Nel corso degli anni, partendo dall'America, è stato dimostrato, ed Italia acquisito anche a livello nazionale come progetto a "scuola senza zaino" l'utilizzo delle palline da tennis da posizionare sotto le sedie a riduzione dei rumori di sfregamento. Anche in questo caso, la richiesta del genitore assume ufficialità ed obbligo da parte della scuola e del comune se avvallata da certificazione della neuropsichiatria di riferimento.

Il numero di alunni per classe in presenza di studente con disabilità è 20 come previsto dall'articolo 5 comma 2 DPR 81/2009 e non ha tolleranza del 10% come specificato nella nota MIUR 1153 4 agosto 2017. Come genitore, ho fatto richiesta di applicazione della legge prima della formazione delle classi. Se il genitore fa richiesta di applicazione della legge all'atto di iscrizione, può in caso di inserimento negli anni successivi di alunni in aggiunta (per esempio per precedente bocciatura) opporsi, se non ha fatto richiesta in precedenza perde facoltà di reclamo.



Educatore o assistente alla comunicazione qui in Emilia Romagna viene richiesto ed attivato tramite richiesta ai servizi comunali dal Servizio di Neuropsichiatria al momento della formazione dei tavoli provinciali. Anche in questo frangente la Corte Costituzionale si è espressa con una recentissima sentenza n. 83/2019 a tutela degli studenti scaricabile qui, sentenza che apre la strada ai ricorsi al TAR anche per gli educatori comunali.

Il Consiglio di Stato si è anche espresso sul diritto di continuità didattica di educatore e assistente alla comunicazione con la sentenza 3104/2009 scaricabile qui.

In materia di assistenza materiale ai bambini con impianto e protesi spesso  le richieste dei genitori non sono congrue con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali degli insegnanti.
Non è compito dell'insegnante verificare la presenza dei suoni di ling, indice del corretto funzionamento dell'impianto che deve rientrare nella responsabilità della famiglia, così come la sostituzione per malfunzionamento di cavetto ed antenna, ma è obbligo vigilare sul benessere e sulla inclusione del bambino. La legge 104 consente ai genitori permessi lavorativi anche senza preavviso.
Ci sono però figure che possono essere preposte e adeguatamente formate tramite la neuropsichiatria infantile quali educatori ed assistenti alla comunicazione.
E' bene quindi avere un colloquio preventivo con tutte le figure che si relazioneranno con il proprio figlio su richiesta preventiva a scuola e servizi sociali.

Questi sono i documenti che ho presentato agli insegnanti e alla scuola:

http://traprotesiedimpiantococleare.blogspot.com/2016/10/roger-pen-scuola-la-nostra-esperienza.html
http://www.genitoritosti.it/wp-content/uploads/2017/11/2017.11.13-sordit%C3%A0.pdf